Pubblicato nel sito istituzionale del Comune la nota della Prefettura, inviata ai Comuni, che richiama l’attenzione dei gestori delle strutture ricettive (alberghi, affittacamere, bed and breakfast) nonché degli immobili destinati alle cosiddette locazioni occasionali a fini ricettivi (o locazioni brevi) sulla all’identificazione delle persone. “Tutti i gestori delle strutture ricettive dovranno effettuare il riconoscimento delle persone mediante identificazione personale diretta. lo ribadisce la prefettura con una nota ai comuni. In sintesi la nota della prefettura, disponibile integralmente negli allegati in calce alla pagina, richiama l’attenzione di tutti i gestori delle strutture ricettive di cui all’articolo 21-bis della legge regionale Sardegna n.16/2017, sul contenuto della direttiva emanata dalla Prefettura di Cagliari, con la quale viene precisato che il riconoscimento degli ospiti presso tutte le anzidette strutture, debba essere effettuato mediante identificazione personale diretta, non essendo sufficiente il ricorso a procedure di identificazione cosiddette “da remoto”, ossia mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata, ovvero tramite installazione di “Key boxes” all’ingresso. Quanto sopra disposto, prosegue la nota della prefettura, emerge dalla necessità di attuare stringenti misure finalizzate a prevenire rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica e, pertanto, i controlli sui movimenti delle persone alloggiate si configurano come un’esigenza fondamentale per la tutela degli interessi della collettività” si sottolinea nel sito. “Nelle argomentazioni fornite a sostegno della direttiva inviata, la prefettura ribadisce, pertanto, l’obbligo posto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere , di verificare l’identità degli ospiti mediante verifica “de visu”, ossia mediante registrazione degli estremi identificativi del titolare, nonché del suo documento di identità in corso di validità, comunicando tali dati alla Questura, secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell’Interno in data 7 gennaio 2013, come modificato dal Decreto del Ministro dell’Interno in data 16 settembre 2021. L'identificazione da remoto degli ospiti delle strutture ricettive costituisce violazione dell'art. 109 del TULPS” viene precisato nella nota.
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