Le trivelle algerine e i diritti del mare
di Francesco Diana La recente notizia apparsa su alcuni organi di stampa, riguardante l’ipotetica “invasione di campo” da parte dell’Algeria, attuata attraverso la realizzazione di una zona “Zee” sovrapposta alla nostra zona “Zpe”, ha ancora una volta stimolato la nostra curiosità, spingendoci ad approfondire le nostre conoscenze in merito al problema sollevato, anche per offrire al lettore validi elementi di valutazione. Intanto, allo scopo di facilitare la comprensione degli acronimi che inevitabilmente andremo a citare, chiariamo subito che: UNCLOS = sigla tratta dalla definizione in lingua inglese, vuole intendere il Trattato Convenzionale Internazionale sul Diritto del Mare, sottoscritto a Montego Bay il 10.12.1982, entrato in vigore in Italia il 16.12.1994 perché ratificato con la Legge 689 del 2.12.1994; ZPE = Zona di Protezione Ecologia; ZEE = Zona Economica Esclusiva, ossia la fascia di mare adiacente alle acque territoriali; PIATTAFORMA CONTINENTALE = la parte sommersa dei continenti che si estende dalla linea di costa fino a una profondità stabilita per convenzione, in relazione alla sua conformazione geologica; ACQUE TERRITORIALI = Fascia di mare su cui uno Stato può esercitare completa sovranità. Ciò premesso, stando a quanto riportato dai citati organi di stampa, l’Algeria avrebbe compiuto un abuso nei confronti dell’Italia, e della Sardegna in particolare, istituendo una sua zona ZEE che in parte si sovrapporrebbe alla ZPE istituita dall’Italia al largo della Sardegna, senza il previsto accordo con gli Stati limitrofi o frontalieri. A tal proposito appare opportuno chiarire che le zone ZEE possono essere istituite al di fuori delle acque territoriali di ciascuno Stato, e quindi in acque internazionali, e si possono estendersi fino a duecento miglia marine, partendo dalla linea base da cui è misurata la larghezza del mare territoriale (acque territoriali). All’interno di queste aree ZEE, sulla base di quanto sancito dalla convenzione delle Nazioni Unite all’art. 56, ciascuno Stato frontaliero ha: 1. a) diritti sovrani sia ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, sia ai fini di altre attività connesse con l'esplorazione e lo sfruttamento economico della zona, quali la produzione di energia derivata dall'acqua, dalle correnti e dai venti; b) giurisdizione conformemente alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione, in materia di: i) installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture; ii) ricerca scientifica marina; iii) protezione e preservazione dell'ambiente marino; c) altri diritti e doveri previsti dalla presente Convenzione. 2. Nell'esercitare i propri diritti e assolvere i propri doveri nella zona economica esclu ...
Leggi di piùSardara, attivo il conto corrente solidale
di Manuela Corona _______________________ Anche a Sardara, così come hanno già fatto altri Comuni tra cui Cagliari, l’amministrazione comunale si è attivata per l’apertura di un conto corrente solidale, atto ad aiutare tutte quelle famiglie che, a causa dell’epidemia di Covid-19, si trovano o si troveranno ad affrontare difficoltà economiche. Pertanto, chi volesse contribuire con una donazione, può farlo tramite versamento sul conto corrente aperto presso la filiale di Sardara del Banco di Sardegna ed intestato al Comune di Sardara, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT79X0101586200000070727957. ...
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